Extra
12/06/09 | in Lettere
Venduto?
Il 9 giugno 2009 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano tiene un discorso durante la seduta del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il testo, in tutto qualche pagina, è articolato e in larga parte tecnico: passa infatti in rassegna le ultime leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario, con particolare attenzione ai rapporti tra le componenti delle procure ed al ruolo del CSM.
Non essendo laureato in legge non mi sento di intervenire in merito a questioni giudiziarie, ma leggendo il testo è difficile non soffermarsi sul paragrafo riportato qui sotto. E’ uno dei passaggi più chiari e decisi dell’intervento.
“[..] Così come non può che risultare altamente dannoso per la figura del Pubblico Ministero qualunque comportamento impropriamente protagonistico o chiaramente strumentale ad altri fini, che già ebbi a stigmatizzare in questa sede oltre un anno fa. Peraltro, mi corre l’obbligo di notare come anche a questo proposito il CSM abbia negli ultimi tempi lodevolmente esercitato in modo più intenso l’azione disciplinare, per quanto ad alcune sue decisioni siano seguite reazioni inammissibili.[...]”
Secondo voi a chi si riferisce? Il testo completo è disponibile qui. Pubblico questa lettera incazzata, scritta di getto da una fiorentina delusa.
Gentile Presidente della Repubblica,
sono Elena Fuzier Cayla, una studentessa fiorentina di 23 anni. Le scrivo per esprimerLe il mio profondo sconcerto per alcune cose da Lei esternate. Ritengo che attualmente ci sia un clima molto sfavorevole nei confronti della Magistratura e della giustizia e non credo che Lei stia facendo il suo dovere: in un contesto di attacchi durissimi da parte del Presidente del Consiglio e di altri esponenti del Governo e non, trovo molto sconcertante che Lei abbia ritenuto di dover sottolineare ancora una volta la necessità che i Pm non tengano un "comportamento impropriamente protagonistico o chiaramente strumentale ad altri fini". Si riferisce a qualche episodio in particolare? Se sì dovrebbe dirlo, altrimenti sembra un discorso generalizzato e, di fatto, di tiepido sostegno alle recenti e aggressive esternazioni di vari esponenti politici; purtroppo temo sia così. E' pacifico che i Pm non devono tenere simili comportamenti, e in caso di episodi del genere è più che giusto richiamare l'attenzione su questo fatto, ma sottolinearlo ripetutamente in una tale situazione, in cui non capisco sinceramente a quali episodi Lei si riferisca, è dare il proprio benestare al Premier e agli altri che si sono prodigati in attacchi scandalosi contro magistrati che stavano solo facendo il loro dovere. Mi sarei aspettata, da parte sua, una difesa forte della Magistratura che, invece, non c'è stata.
Confesso che non so bene perché Le scrivo questa mail: non credo che la leggerà e, anche se dovesse farlo, non credo che Le importi molto. Però voglio che sappia una cosa: la diffusa sfiducia nelle istituzioni, che ha contagiato anche me, è, non solo più che giustificata, ma anche colpa sua. Non posso accettare che Lei abbia firmato provvedimenti come il "Lodo Alfano" e, in generale (non voglio essere offensiva, ma solo diretta) che abbia tenuto un comportamento molto, troppo passivo. Credo che Lei debba sapere che io, e come me molti altri giovani, non ho fiducia nel suo operato futuro, visto il passato; non credo che Lei stia esercitando un ruolo di garanzia imparziale, tutt'altro. Ormai quando un ddl passa sia al Senato che alla Camera, sono sicura che diventerà legge perché Lei lo firmerà.
In particolare, ciò che più mi preoccupa nell'immediato sono i cosiddetti ddl sicurezza e intercettazioni: normalmente avrei sperato e creduto che Lei non li firmasse, perché sono, secondo me e non solo, provvedimenti gravissimi e antidemocratici; per come stanno le cose credo che Lei li firmerà e anche rapidamente. Le assicuro ancora una volta che non voglio essere offensiva: ho un grande rispetto per le istituzioni, ma penso sia un mio diritto e un mio dovere farLe sapere cosa penso del suo operato. Le dico sinceramente che, per come sono andate le cose fino ad adesso, se esistesse una misura, un provvedimento per sfiduciarla, aderirei subito perché non solo non ho fiducia, come già detto, nel suo operato futuro, ma credo che sarà dannoso per questo Paese.
Mi piacerebbe credere che Lei, leggendo queste parole scritte da una giovane cittadina italiana, che rispecchiano un sentimento sempre più diffuso nel Paese, si senta toccato e stimolato a riflettere, ma non credo che accadrà perché penso che Lei abbia ceduto alle sirene della politica e del potere, rinunciando a fare il proprio dovere, e la cosa mi addolora in un modo che non so descrivere a parole, ma che mi ha spinto a scrivere questa mail.
La ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti,
Elena Fuzier Cayla
10/06/09
30/05/09 | in Lettere
Lettera al Tg1 sulla qualità del servizio fornito e il logo del PdL
INVIA AL TG1 (si apre la mail già compilata da inoltrare). Secondo molti non serve a niente. DI sicuro non costa niente.
tg1@rai.it ; tg1.segreteria@rai.it
All’attenzione della redazione del Tg1
Vorrei esprimere la mia delusione per il servizio pubblico da voi fornito. Nei limiti delle possibilità, ritengo sia nostro diritto di spettatori quello di ricevere un’informazione di qualità, che aiuti realmente a capire quello che accade. Così non è.
Il problema più evidente è la cronaca nera, categoria che, mi dicono, un tempo veniva considerata di scarso valore giornalistico. Eppure occupa una buona parte dei vostri spazi, generalmente con servizi di cui non riesco proprio a vedere l’utilità sociale.
Il problema più grave, invece, è politico, soprattutto in campagna elettorale. La pur blanda diffida del Garante del 22 maggio ha migliorato la visibilità delle forze politiche che erano state oscurate, ma non mi sembra attuata la seguente parte: “ (Agcom 22 maggio) DIFFIDA Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private ad attuare l’immediato riequilibrio dell’informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi richiamati nelle premesse, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo, la quale deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all’attività dell’esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.”
Lo spazio dedicato al Presidente del Consiglio, in apertura di servizio e senza contraddittorio, sembra voler presentare quello che dice come i “fatti” sui quali si sviluppa il dibattito tra forze politiche. Non ci siamo.
Credevo di aver visto tutto con gli attacchi alla magistratura; mi sono dovuto ricredere durante l’edizione delle 20 del 27 maggio. Il servizio su “Berlusconi, contrattacco a tutto campo” è uno spot elettorale per il PdL di 1 min 30’, in prime time, a 10 giorni dal voto. Non solo perché i contenuti avevano poco e nulla a che fare con l’attività di governo – come richiesto dall’Agcom il 22 maggio – e non venivano presentati come “opinioni” nell’ambito di un dibattito. Sul finire del servizio il Premier si riferisce esplicitamente al voto per le prossime elezioni. Ma la più palese violazione del vostro dovere è il logo del PdL che appare e scompare più volte a fianco di Berlusconi.
Quale che sia la sanzione che riceverete (se la riceverete), non credo potrà compensare il danno che state recando a tutti coloro – indipendentemente dall’orientamento politico – che ancora vi stanno a sentire.
La Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che è un dovere pagare il canone se si possiede un televisore. Bene, vi faccio tuttavia notare come non sia minimamente tutelato il diritto ad un’informazione, se non di qualità, almeno di una certa utilità.
Edoardo Ammannati
Rai.TV - TG1 - BERLUSCONI, CONTRATTACCO A TUTTO CAMPO
22/05/09 | in Articoli
L'incostituzionalità della legge Alfano
Riporto il contenuto di una mail che ho inviato a Beppe Grillo in occasione della sua iniziativa "CINQUE DOMANDE PER NAPOLITANO", e della comunicazione del Quirinale (21mag). Beppe ha risposto a modo suo (22.05.09 La "bussola esclusiva" di Napolitano). Questa sarebbe la mia risposta. Non spero di arrivare ad una conclusione, per quello c'è da aspettare la pronuncia della Corte; spero solo di riuscire a spiegare perchè, secondo me, quella legge è incostituzionale. Testi alla mano. Pubblico quello che ho spedito (tempi stretti), riservandomi di correggere/aggiustare il testo se ce ne fosse bisogno.
Può sembrare lungo, tuttavia non è possibile parlare di una legge (la Alfano), che ne riprende un'altra (la Schifani), bocciata dalla Corte (la Sentenza) – per un totale di 3 testi e chissà quanti Ghedini al lavoro – senza perderci un pò di tempo.
Un geologo sul lodo Alfano
Caro Beppe,
Seguo il blog da qualche mese e in questo periodo ho avuto più volte modo di usarlo come fonte di ispirazione, oltre che di notizie. Qualche tempo fa mi prese l’idea malsana di farmi un’opinione su questa legge. Mi sono quindi scaricato i tre testi in questione: legge Schifani (L. 140/03); sentenza della Corte Costituzionale (24/04 solo qui)che sancì l’incostituzionalità della 140; legge Alfano (L. 124/08).
Da geologo fresco di laurea, completamente a digiuno di questioni giuridiche, ti invio la mia analisi di questi testi. Non voglio dimostrare nulla, tranne che basta poco per farsi un’idea personale che, sono sicuro, potrei difendere (sempre in attesa del nuovo pronunciamento della Corte costituzionale).
vai a legge Schifani | sentenza Corte Cost. 2004 | legge Alfano | riepilogo | inizio
Partiamo dalla legge Schifani (L. 140/03), limitandoci a considerare l’articolo 1. Il Comma 1 prevede che, ‹‹salvo quanto previsto›› dagli articoli 90 e 96 Cost., non possano essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato, per qualsiasi periodo: i Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale.
Il comma 2 prevede la sospensione di tutti i processi penali in corso, in qualsiasi fase si trovino, fino all’abbandono della carica. Anche questo vale per qualsiasi reato, non importa commesso quando.
Il comma 3 prevede la sospensione della prescrizione per la durata delle cariche
vai a legge Schifani | sentenza Corte Cost. 2004 | legge Alfano | riepilogo | inizio
La sentenza della Corte Costituzionale del 2004 prende in considerazione la ‹‹ questione di legittimità costituzionale del comma 2, in relazione al comma 1, dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n.140›› sollevata dal Tribunale di Milano che stava processando Berlusconi. Nella parte finale del documento vengono tratte le conclusioni, che cercherò di riassumere per punti (num).
La Corte non rigetta l’idea di un’immunità temporanea per le alte cariche, definendola anzi ‹‹un interesse apprezzabile›› (1). Questa parte l’abbiamo sentita anche da Lupi ad Anno Zero.
‹‹ La sospensione [dei processi, comma 2 L140/03 nda] in esame è generale, automatica e di durata non determinabile ››. Generale (2) perché si applica a tutti i reati, anche quelli che niente hanno a che fare con la carica rivestita: se il Presidente della Repubblica ammazza la moglie o corre nudo per strada non può essere processato; per rischiare deve attentare alla sicurezza dello Stato. Automatica (3) perché si applica senza alcun filtro (3.1), in qualunque momento dell’iter processuale (3.2), e per forza (3.3), nel senso che deve essere applicata in ogni caso. Inoltre la norma prevede la possibilità di reiterare l’immunità passando da una all’altra delle 5 cariche, senza alcun limite di tempo (4). Sui punti (2), (3) e (4) la Corte ‹‹esige una chiarificazione››.
‹‹L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato›› (5), che non può rinunciare alla legge Schifani e farsi processare per provare la propria innocenza (segue da (3.3)). Se è innocente e vuole essere processato, deve dimettersi. Secondo la Corte questo viola l’articolo 51 Cost.. Il comma 3 art. 75 del Cpp prevede inoltre che il processo civile sia sospeso in attesa del giudizio penale: sarebbe quindi sacrificato il diritto di una parte ad ottenere giustizia in un processo civile (6), in tutti i casi (vedi (2) e (3)) e non si sa per quanto tempo (vedi (4)) .
La norma accomuna 5 cariche diverse per le fonti di investitura e per le funzioni svolte, trattandole allo stesso modo (7). Inoltre introduce per la prima volta una distinzione tra i presidenti di Camera, Senato, e Corte Costituzionale e tutti gli altri componenti degli organi da loro presieduti (8). Inoltre, si legge nella sentenza, nell’articolo 1 L 140/2003 ‹‹nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1››(9). Questa norma avrebbe dovuto essere citata come era stato fatto per gli art 68, 90 e 96 Cost. perché, come questi ultimi, disciplina l’immunità di membri delle istituzioni (in questo caso i membri della Corte Costituzionale).
La Corte dichiara il comma 2 (che prevede la sospensione) incostituzionale; di conseguenza risulta incostituzionale anche il comma 1. Il comma 3, da solo, non ha più ‹‹alcuna autonomia applicativa››. Tabula rasa.
(se ti sembra troppo tecnico, salta al riepilogo)
vai a legge Schifani | sentenza Corte Cost. 2004 | legge Alfano | riepilogo | inizio
Veniamo quindi alla legge Alfano (L. 124/08), promulgata nel luglio 2008. Ha un solo articolo con 8 commi che dovrebbe sostituire il primo articolo della legge Schifani, dichiarato incostituzionale in toto. Cercherò di spiegare quali sono le differenze rispetto alla legge Schifani e come, SECONDO ME, vengono recepite le osservazioni della sentenza.
Il comma 1. Riprende il comma 2 della legge Schifani, quello che prevede la sospensione dei processi penali, con alcune differenze. Le cariche interessate si riducono a 4; viene escluso il Presidente della Corte Costituzionale. Questa modifica, da sola, risolve in toto il punto (9), e i punti (7) e (8) limitatamente al Presidente della Corte Costituzionale. Nella legge Alfano scompare il ‹‹ per qualsiasi reato›› che era valso alla legge Schifani l’osservazione (2). Tuttavia, non ho chiaro quanto questa omissione risolva il problema; non credo porterebbe conforto alla moglie del Presidente della Repubblica (uccisa o umiliata dal marito che corre nudo per strada).
Il comma 2. Concede la possibilità alle cariche di rinunciare al lodo per farsi processare, accogliendo così i rilievi (5) e (3.3).
Il comma 3. Riguarda la raccolta delle prove non rinviabili; non me ne sono occupato.
Il comma 4. E’ identico al comma 3 della legge Schifani: prevede la sospensione della prescrizione.
Il comma 5. Introduce la non reiterabilità della sospensione dei processi. Sembra che se ne possa usufruire una volta nella vita, anche passando da una carica all’altra, ma c’è qualcosa di sospetto in quel ‹‹salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura››. Questo comma viene incontro al rilievo (4), ma non ho capito quanto.
Il comma 6. Prevede che non si applichi, in caso di sospensione di un processo penale, il comma 3 art. 75 Cpp. Questo risolve il punto (6). Il resto del comma prevede che il processo trasferito in sede civile abbia priorità maggiore degli altri.
Il comma 7. Riprende quella parte del comma 2 della legge Schifani che definisce l’ambito di applicazione della legge ‹‹ anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge››.
Il comma 8. ‹‹ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale››.
NB: Nella legge Alfano non si dice più che le alte cariche ‹‹non possono essere sottoposte a processi penali››.
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Punto 2. Dice la Corte: ‹‹ La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali [...]››. Questo punto mi sembra sostanzialmente immutato nella legge Alfano, ad eccezione della tipologia di reati. La legge Schifani diceva esplicitamente ‹‹per qualsiasi reato››; la legge Alfano no. Sa d’inghippo.
Punti 3.1 e 3.2. La Corte: ‹‹Essa [la sospensione del processo, nda] è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi la suindicata coincidenza [di un’alta carica sottoposta a processo] si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.››. Volendo essere puntigliosi, la legge Alfano prevede che la sospensione possa scattare solo nell’ambito dello stesso mandato, ma su questo ho già espresso le mie perplessità parlando del comma 5 L 124/08. In conclusione, la sospensione dei processi è un po’ meno automatica che nella legge Schifani (quanto??), ma si applica comunque senza filtro (3.1) e in qualunque fase dell’iter processuale (3.2).
Punto 3.3. La Corte: ‹‹L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico [...] oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere [...] l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole.››. Questo lederebbe un ‹‹ diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.)››. Questo punto viene RISOLTO dal comma 2 L. 124/08.
Punto 4. LA Corte: ‹‹ Infine la sospensione, [...] legata alla carica rivestita dall’imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati.››. A questo punto dovrebbe provvedere il comma 5 L.124/08, ma non ho capito in che misura.
Punto 5. RISOLTO con (3.3), che ne era la causa.
Punto 6. RISOLTO dal comma 6 L. 124/08.
Punti 7 e 8. La Corte: ‹‹ Questa [l’Art 1 L.140/03, nda] accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.››. Anche qui, ad eccezione del Presidente della Corte Costituzionale, escluso dal gruppo, la legge Alfano non cambia niente.
Punto 9. RISOLTO perché il Presidente della Corte Costituzionale non è interessato dalla legge Alfano.
In conclusione.
Delle questioni sollevate dalla Corte – per un totale di 10 punti, dal numero 2 al 9 – QUATTRO sono stati risolti dalla legge Alfano (3.3, 5, 6 e 9). Al punto 4 posso concedere, per ignoranza, il beneficio del dubbio. Gli altri CINQUE punti, pur con qualche modifica, sembrano sostanzialmente IGNORATI, in particolare i numeri 7 e 8.
Ecco l’incostituzionalità del lodo Alfano in 1.400 parole (sicuramente usate male).
Edoardo Ammannati
www.antinews.edoammo.it
ps: SCRIVI ALLA MAIL DEL SITO PER CONSIGLI, CRITICHE, DOMANDE...
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17/05/09 | in Lettere
Al Tg1(commento al servizio sulla manifestazione del 28 gennaio in Piazza Farnese)
Vorrei manifestare il mio rammarico per il modo in cui è stata presentata la manifestazione del 28 gennaio in Piazza Farnese. Non era un comizio, Idv e Grillo non hanno organizzato la manifestazione, che era invece organizzata dall'Associazione Familiari Vittime di mafia (non "alcuni familiari..."), la manifestazione non era (solo) per protestare contro la riforma dellla giustizia, ma in primo luogo per solidarietà alla Procura di Salerno. E così via, per non parlare del montaggio fatto con le parole di Di Pietro. Da tempo nutro seri dubbi sulla professionalità delservizio che fornite, dal 28 ne ho svariati in più.





